EPIC ROUTES COMMUNITY APS
Statuto
Sede legale: Via Luisa Amalia Paladini n. 8 – 73100 Lecce (LE)
Codice Fiscale: 93178240755 — Data di costituzione: 29/06/2026
TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ
Art. 1 — Denominazione e natura
È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito «CTS»), in particolare degli articoli 35 e seguenti, nonché degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, un’associazione di promozione sociale denominata «EPIC ROUTES COMMUNITY – Associazione di Promozione Sociale», in breve «EPIC ROUTES COMMUNITY APS» (di seguito «Associazione»).
L’Associazione è un ente del Terzo Settore (ETS) e assume nella propria denominazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS). L’indicazione di «associazione di promozione sociale» o dell’acronimo «APS» è spesa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e si conforma ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati. È disciplinata dal presente Statuto, dal CTS e dai relativi decreti attuativi, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.
Art. 2 — Sede e ambito territoriale
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lecce (LE). Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria; la variazione è comunicata al RUNTS.
L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale e può svolgere attività anche all’estero, nel rispetto delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, sezioni e unità locali.
Art. 3 — Capitoli Locali (articolazioni territoriali)
L’Associazione si articola sul territorio in «Capitoli Locali», istituiti con delibera del Consiglio Direttivo in qualsiasi città o area geografica, senza necessità di modifica statutaria. I Capitoli Locali costituiscono articolazioni territoriali interne dell’Associazione nazionale e non sono dotati di autonomia giuridica, patrimoniale od organizzativa.
I Capitoli Locali non costituiscono soggetti distinti, non possono agire in nome proprio né rappresentarsi verso l’esterno come enti autonomi, né assumere obbligazioni se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo nazionale. Ogni loro attività si intende svolta in nome e per conto dell’Associazione. L’organizzazione e il funzionamento dei Capitoli Locali sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, attuativo del presente Statuto.
In caso di scioglimento, revoca o decadenza di un Capitolo Locale, gli associati ad esso aderenti rientrano nella compagine nazionale, salvo recesso; ogni utilizzo del nome, del marchio e dei segni distintivi cessa immediatamente; canali di comunicazione, contatti e materiali restano di titolarità dell’Associazione.
Art. 4 — Durata
L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 37 del presente Statuto.
Art. 5 — Finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari, di terzi e della collettività, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
In particolare, l’Associazione promuove la cultura del viaggio, dell’esplorazione consapevole e della conoscenza dei territori come strumento di crescita personale, incontro tra le persone, socialità e valorizzazione delle comunità locali, costruendo una community nazionale di viaggiatori organizzata in Capitoli Locali coordinati dagli Epic Routers.
Art. 6 — Attività di interesse generale
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del CTS:
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione realizza: presentazioni e racconti di viaggio, conferenze e incontri tematici; laboratori e workshop (fotografia di viaggio, orientamento, preparazione al trekking, navigazione, equitazione); trekking ed escursioni; uscite a cavallo e trekking equestre; uscite in barca a vela; moto touring e cicloturismo su percorsi panoramici; passeggiate culturali a borghi e siti storici; aperitivi ed eventi sociali di community building; redazione e diffusione di una rivista associativa; collaborazioni con enti locali, pro loco, parchi naturali e realtà culturali; iniziative di turismo responsabile e sostenibile; produzione e diffusione di contenuti fotografici, video ed editoriali.
Le attività sportive dilettantistiche sono organizzate nel rispetto della normativa di settore e degli organismi sportivi cui l’Associazione aderisce. È fatto divieto all’Associazione di svolgere le attività riservate per legge alle agenzie di viaggio e ai tour operator; l’Associazione non incassa, non gestisce né trasferisce, direttamente o indirettamente, somme relative a pacchetti o servizi turistici eventualmente organizzati da operatori terzi.
L’Associazione può aderire e affiliarsi a enti, reti associative, federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti — tra cui l’ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero — nonché ad altri organismi del Terzo Settore o sportivi compatibili con le finalità statutarie. Al Presidente è conferito ogni potere per gli adempimenti necessari e conseguenti alle affiliazioni.
Art. 7 — Attività diverse, secondarie e strumentali
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dall’art. 6 del CTS e dai relativi decreti attuativi. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 — Raccolta fondi
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, ai sensi dell’art. 7 del CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
Art. 9 — Marchio e segni distintivi «Epic Routes»
La denominazione sociale «EPIC ROUTES COMMUNITY – Associazione di Promozione Sociale», in breve «EPIC ROUTES COMMUNITY APS», è attribuita stabilmente all’Associazione dal presente Statuto, ne costituisce elemento identificativo autonomo e permane per tutta la durata dell’Associazione; il suo utilizzo non è subordinato ad alcuna licenza.
Il marchio figurativo, il logo, il simbolo e i segni distintivi «Epic Routes», inclusi i marchi depositati e/o registrati presso l’EUIPO, sono di esclusiva proprietà di Alessandro Marangio, persona fisica. L’Associazione e i suoi Capitoli Locali li utilizzano in forza di licenza d’uso gratuita e non esclusiva, concessa per una durata non inferiore a dieci (10) anni e tacitamente rinnovata per pari periodo salvo disdetta, ai soli fini delle attività istituzionali coerenti con le finalità statutarie.
La licenza è revocabile dal titolare esclusivamente per giusta causa, mediante comunicazione scritta motivata e con preavviso non inferiore a sei mesi. La revoca o la cessazione della licenza riguarda i soli segni distintivi figurativi e non incide sulla denominazione sociale, sull’autonomia, sulla continuità e sull’operatività dell’Associazione. La concessione non comporta alcun trasferimento, cessione o comproprietà del marchio, che resta integralmente in capo al titolare.
È fatto divieto agli associati, agli Epic Routers e ai Capitoli Locali di utilizzare i segni distintivi al di fuori delle attività istituzionali autorizzate, nonché di creare o adottare denominazioni, loghi, nomi di progetto o segni distintivi alternativi confondibili, assimilabili o concorrenti con l’identità «Epic Routes». In caso di revoca per giusta causa della licenza o di decadenza del Capitolo, l’uso dei segni distintivi figurativi cessa secondo i termini di preavviso sopra previsti. L’uso del marchio è regolato dal relativo contratto di licenza d’uso e dal Regolamento dei Capitoli Locali.
TITOLO II — ASSOCIATI
Art. 10 — Associati e ammissione
Il numero degli associati è illimitato e comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge per le associazioni di promozione sociale. Può divenire associato chiunque, persona fisica o ente, ne condivida le finalità e si impegni a realizzarle. L’adesione di enti è ammessa nei limiti di cui all’art. 35 del CTS e purché non alteri la prevalenza di persone fisiche nella compagine associativa.
Chi intende aderire presenta domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione e di accettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro 60 giorni; in caso di accoglimento l’aspirante è iscritto nel libro degli associati. L’eventuale diniego è motivato e comunicato per iscritto; avverso il diniego l’interessato può, entro 60 giorni, proporre ricorso al Collegio dei Garanti, ove costituito, e in ogni caso all’Assemblea, che decide nella prima riunione utile.
L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Per i minori d’età la domanda è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. Lo status di associato non è trasmissibile e non crea quote di partecipazione trasferibili a terzi, a qualsiasi titolo, tra vivi o a causa di morte.
Art. 11 — Categorie di associati
Gli associati si distinguono, ai soli fini descrittivi, nelle seguenti categorie, ferma restando la parità di trattamento nel rapporto associativo e l’uguaglianza del diritto di voto:
- Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono successivamente e partecipano alla vita associativa;
- Soci Onorari: persone o enti di particolare merito nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, esonerati dal versamento della quota.
Tutte le categorie godono dei medesimi diritti, compreso il diritto di voto, secondo l’art. 12. Non sono ammesse categorie di associati titolari di voto plurimo o privi del diritto di voto.
Art. 12 — Diritti degli associati
Ogni associato ha diritto di: partecipare a tutte le attività dell’Associazione; partecipare e votare in Assemblea, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con la quota; eleggere gli organi sociali ed essere eletto alle cariche, se maggiorenne; essere informato sulle attività e consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite; presentare proposte e iniziative.
Ciascun associato ha diritto a un solo voto (art. 24 CTS). Per gli associati minori d’età il diritto di voto è esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Art. 13 — Doveri degli associati e quota associativa
Gli associati sono tenuti a: rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti, salvo esonero; tenere comportamenti coerenti con le finalità e con il codice etico; non utilizzare il nome, il marchio o i canali di comunicazione dell’Associazione per finalità personali o commerciali non autorizzate.
La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Essa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile in alcun caso, e non concorre a formare quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi (art. 24 CTS). Il mancato versamento entro i termini comporta la sospensione dei diritti associativi fino alla regolarizzazione.
Art. 14 — Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per: recesso (dimissioni); decesso o estinzione; morosità; esclusione.
Il mancato versamento della quota associativa comporta la sospensione automatica dei diritti sociali fino alla regolarizzazione; il mancato versamento di due quote annuali consecutive determina la decadenza dalla qualità di associato, dichiarata dal Consiglio Direttivo con provvedimento comunicato per iscritto all’interessato.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi e reiterate violazioni dello Statuto, dei regolamenti o del codice etico, ovvero per comportamenti gravemente lesivi dell’Associazione, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni. Avverso il provvedimento di esclusione o di decadenza l’associato può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Garanti ove costituito; in ogni caso è sempre garantito il ricorso all’Assemblea, che decide in via definitiva nella prima riunione utile. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’associato di adire l’Autorità giudiziaria. Il recesso ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo. Le somme versate non sono rimborsabili.
Art. 15 — Volontari
L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Il volontario è la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e dell’Associazione mettendo a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto (art. 17 CTS).
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo; possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’Associazione. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e sono assicurati contro infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 18 del CTS, anche per il tramite dell’ente di affiliazione.
Art. 16 — Lavoratori
L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o allo svolgimento delle attività di interesse generale. In ogni caso il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36 CTS).
TITOLO III — ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 17 — Organi sociali
Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione); c) il Presidente; d) l’Organo di Controllo, ove nominato ai sensi dell’art. 30 CTS; e) l’Organo di Revisione, ove nominato ai sensi dell’art. 31 CTS; f) il Collegio dei Garanti, ove costituito.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. È inoltre riconosciuto il ruolo non gestionale di Presidente Fondatore e Garante dell’identità, di cui all’art. 23.
Art. 18 — Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, in regola con la quota e con anzianità di iscrizione di almeno tre mesi. È ordinaria e straordinaria.
È convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro i termini di approvazione del bilancio, mediante avviso contenente data, ora, luogo (anche telematico) e ordine del giorno, comunicato almeno 8 giorni prima con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento, anche posta elettronica e canali digitali ufficiali. Deve inoltre essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
È ammessa la partecipazione e l’espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe.
Art. 19 — Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea, ai sensi dell’art. 25 del CTS:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide, quale sbocco finale sempre garantito, sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione, di esclusione e di decadenza degli associati, salvo il filtro del Collegio dei Garanti ove costituito;
- delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- nomina i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Art. 20 — Funzionamento e quorum dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall’Assemblea. Di ogni riunione è redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.
Art. 21 — Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall’Assemblea tra gli associati; la maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l’art. 2382 del Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente e, ove ritenuto, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati all’Assemblea. In particolare: attua le deliberazioni dell’Assemblea; redige il bilancio; determina le quote associative; ammette gli associati e ne delibera l’esclusione, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del contraddittorio; nomina e revoca gli Epic Routers; approva i regolamenti interni e il Regolamento dei Capitoli Locali; cura gli adempimenti verso il RUNTS e gli enti di affiliazione; delibera le collaborazioni con soggetti terzi compatibili con le finalità.
Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri, anche in via telematica. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il potere di rappresentanza è generale; le eventuali limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art. 26 CTS).
I componenti del Consiglio Direttivo e di ogni altra carica sociale esercitano le proprie funzioni nell’esclusivo interesse dell’Associazione e sono tenuti a: osservare e far osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; tenere un comportamento improntato a correttezza, buona fede e rispetto reciproco; astenersi da atti o comportamenti che arrechino danno all’immagine o alla reputazione dell’Associazione o che ingenerino discordia tra gli associati; dichiarare le situazioni di conflitto di interesse e astenersi dalle relative deliberazioni.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica; la decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo. In caso di violazione dei doveri di cui al presente articolo, il Consiglio Direttivo può applicare, secondo la gravità, le sanzioni della censura, della sospensione dalle funzioni fino a sei mesi o della decadenza dalla carica, quest’ultima integrata, in caso di recidiva, dalla ineleggibilità per il mandato successivo. I provvedimenti di sospensione e di decadenza sono adottati con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono impugnabili, entro 30 giorni, dinanzi al Collegio dei Garanti, ove costituito, ovvero all’Assemblea.
Art. 22 — Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica per il mandato del Consiglio (tre anni) ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione delle deliberazioni. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d’età. Il Presidente può delegare specifiche funzioni ai consiglieri.
Art. 23 — Presidente Fondatore e Garante dell’identità
Il socio fondatore Alessandro Marangio è riconosciuto quale Presidente Fondatore e Presidente Onorario dell’Associazione, in qualità di ideatore del progetto culturale «Epic Routes Community».
Il ruolo ha natura esclusivamente onoraria, identitaria e non gestionale: non attribuisce poteri di amministrazione, di voto plurimo, di veto o di parere vincolante sugli organi sociali e non incide sul carattere democratico ed elettivo dell’Associazione. Al Presidente Fondatore è riconosciuta la facoltà di: a) partecipare, con funzione consultiva e senza diritto di voto aggiuntivo, alle riunioni degli organi sociali su invito; b) rendere pareri non vincolanti sulle iniziative che incidono sull’identità e sulla coerenza del progetto culturale «Epic Routes»; c) vigilare sul corretto uso del nome e del marchio.
La tutela dell’identità del progetto e del marchio è assicurata dal contratto di licenza d’uso del marchio, la cui revoca è rimessa al titolare per giusta causa nei termini ivi previsti. Le prerogative del Presidente Fondatore quale associato restano quelle comuni a tutti gli associati. Le facoltà onorarie e consultive di cui al presente articolo non si cumulano con i poteri della carica di Presidente del Consiglio Direttivo eventualmente ricoperta in via elettiva dal medesimo soggetto, nel cui esercizio egli agisce esclusivamente quale organo amministrativo; le predette facoltà conservano autonomo rilievo qualora il Presidente Fondatore non rivesta più alcuna carica gestionale.
Il riconoscimento di Presidente Onorario e ogni altra qualifica onoraria — quali Socio Onorario o Consigliere Onorario — sono accettati formalmente per iscritto dall’interessato e possono essere conferiti dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per acclamazione ovvero con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi. Le qualifiche onorarie attribuiscono la facoltà di assistere alle riunioni degli organi sociali senza diritto di voto aggiuntivo e non incidono sui diritti spettanti all’interessato quale associato.
Art. 24 — Epic Routers (coordinatori dei Capitoli Locali)
Gli Epic Routers sono associati che assumono volontariamente il ruolo di coordinatori di un Capitolo Locale. Sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo. Organizzano le attività locali, promuovono l’Associazione sul territorio, favoriscono l’adesione di nuovi associati e riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo. Operano a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate, e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dei Capitoli Locali. Rispondono personalmente, nei limiti di legge, della corretta organizzazione delle attività loro affidate.
Art. 25 — Collegio dei Garanti
L’Assemblea può istituire un Collegio dei Garanti quale organo interno di garanzia, composto da uno a tre membri eletti dall’Assemblea, anche tra non associati, scelti tra persone di provata imparzialità e adeguata esperienza. I componenti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche sociali.
Il Collegio dei Garanti: a) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione, di esclusione e di decadenza degli associati, fermo restando in ogni caso il ricorso finale all’Assemblea; b) decide sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Direttivo; c) si pronuncia sulle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico, nonché sulle controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi; d) vigila sul corretto svolgimento delle operazioni assembleari ed elettorali.
Il Collegio decide entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso, nel rispetto del contraddittorio; i suoi componenti si astengono nei casi di conflitto di interesse. Le modalità di funzionamento sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Ove il Collegio dei Garanti non sia costituito, le relative funzioni sono esercitate dall’Assemblea.
Art. 26 — Dipartimenti, Commissioni e gruppi di lavoro
Il Consiglio Direttivo può istituire dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro tematici — anche per singole attività quali trekking, equitazione, vela, moto touring, cicloturismo, racconti di viaggio ed editoria — per la migliore realizzazione delle finalità associative. Essi hanno funzioni consultive, di studio e operative entro i limiti e sui temi definiti dal Consiglio Direttivo e non hanno poteri decisionali né di rappresentanza. Possono farne parte, anche in qualità di esperti, associati e soggetti esterni; il responsabile di ciascun dipartimento o commissione è individuato dal Consiglio Direttivo, di norma tra i propri componenti.
Art. 27 — Organo di Controllo
L’Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 30 del CTS, ovvero quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti ivi indicati. Ai componenti si applica l’art. 2397, comma 2, del Codice Civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Può esercitare la revisione legale dei conti se costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 28 — Organo di Revisione
L’Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 31 del CTS.
TITOLO IV — PATRIMONIO, BILANCIO E RESPONSABILITÀ
Art. 29 — Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 CTS).
Le risorse economiche sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni, lasciti ed erogazioni liberali; proventi delle attività di interesse generale, diverse e di raccolta fondi; rendite patrimoniali; rimborsi derivanti da convenzioni; ogni altra entrata ammessa dalla legge.
Art. 30 — Divieto di distribuzione degli utili
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili e gli avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria. Si applicano le presunzioni di distribuzione indiretta di cui all’art. 8, comma 3, del CTS.
Art. 31 — Bilancio ed esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, formato dai documenti previsti dall’art. 13 del CTS, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio è depositato presso il RUNTS. Al superamento delle soglie di legge, l’Associazione redige e pubblica il bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 del CTS. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e ne riferisce all’Assemblea.
Art. 32 — Libri sociali obbligatori
L’Associazione tiene i seguenti libri sociali (art. 15 CTS): il libro degli associati; il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea; il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di Controllo e degli altri organi, ove istituiti; il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale (art. 17 CTS). Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta, che è soddisfatta entro 60 giorni, presso la sede dell’Associazione e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza e non possono utilizzarli per finalità estranee o per attività concorrenti con quelle dell’Associazione; non è ammessa la riproduzione o il rilascio di copia, salvo diversa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 33 — Responsabilità e assicurazioni
L’Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio; per le obbligazioni assunte si applicano l’art. 38 del Codice Civile e le norme del CTS. Gli associati, i coordinatori e i referenti dei Capitoli Locali non rispondono personalmente delle obbligazioni dell’Associazione, salvo i casi di dolo o colpa grave e salvo che abbiano agito in nome proprio o in violazione dello Statuto. Durante le attività ogni associato partecipa sotto la propria responsabilità personale. L’Associazione provvede alle coperture assicurative obbligatorie dei volontari (art. 18 CTS) e a quelle relative alle attività svolte, anche per il tramite dell’ente di affiliazione.
Art. 34 — Conti correnti e poteri di firma
L’Associazione opera attraverso uno o più conti correnti bancari o postali a essa intestati. I poteri di firma spettano al Presidente e, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, al Tesoriere. Il Consiglio Direttivo disciplina con propria delibera le soglie e le modalità della firma disgiunta o congiunta, nel rispetto dei principi di trasparenza e corretta amministrazione.
TITOLO V — DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 — Codice etico e comportamento degli associati
Gli associati si impegnano a: rispettare le persone, le culture e i luoghi visitati, in Italia e all’estero; adottare comportamenti responsabili e sostenibili nelle attività all’aperto; mantenere un clima di rispetto e inclusione; non utilizzare il nome, il logo o i canali dell’Associazione per finalità personali o commerciali non autorizzate; segnalare tempestivamente situazioni di conflitto di interesse. Il Consiglio Direttivo può adottare un codice etico e un regolamento disciplinare, nel rispetto del presente Statuto e delle policy degli enti di affiliazione, anche in materia di tutela dei minori e di safeguarding. Comportamenti contrari possono comportare ammonizione, sospensione o esclusione, secondo la gravità.
Art. 36 — Privacy e trattamento dei dati
L’Associazione tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente, esclusivamente per le finalità istituzionali e gestionali. I dati non sono ceduti a terzi senza consenso, salvo obblighi di legge.
Art. 37 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS di cui all’art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe individuati dall’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori.
Il divieto d’uso del nome, del marchio, del logo e dei segni distintivi «Epic Routes» dopo lo scioglimento — che restano integralmente in capo al titolare e il cui diritto di utilizzo cessa automaticamente — non pregiudica in alcun modo la devoluzione del patrimonio residuo ad altro ente del Terzo Settore ai sensi dell’art. 45 del CTS.
Art. 38 — Clausola compromissoria, conciliazione e foro
Tutte le controversie che possano formare oggetto di compromesso, insorte tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, ovvero relative all’interpretazione e all’applicazione dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico, sono devolute preventivamente al Collegio dei Garanti quale tentativo di conciliazione interna e non quale arbitrato vincolante. Il ricorso al Collegio dei Garanti, nelle materie di sua competenza, costituisce condizione di procedibilità per adire l’Autorità giudiziaria ordinaria: soltanto dopo la conclusione del procedimento dinanzi al Collegio, ovvero decorso inutilmente il termine di 90 giorni, è possibile ricorrere al giudice ordinario, fermo restando in ogni caso il diritto di adire l’Autorità giudiziaria. Ove il Collegio dei Garanti non sia costituito, il tentativo di composizione è esperito dinanzi all’Assemblea. Per quanto non risolto in tale sede è competente in via esclusiva il Foro di Lecce.
Art. 39 — Norma di rinvio e disposizioni transitorie
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017 e i relativi decreti attuativi, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni ed enti del Terzo Settore.
Le clausole del presente Statuto che presuppongono l’iscrizione nel RUNTS — ivi compreso l’obbligo di spendita della locuzione «Associazione di Promozione Sociale» o dell’acronimo «APS» — acquistano efficacia dall’iscrizione dell’Associazione nel RUNTS. Fino a tale momento l’Associazione opera quale associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto, composto di 39 articoli, è approvato contestualmente all’atto costitutivo e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
